Fatti

Gertrude Forster, nata nel 1912, ha svolto lavori retribuiti a domicilio durante il suo matrimonio e ha versato contributi all'AVS a partire dal 1948. Dopo il suo divorzio nel 1953, ha lavorato come dipendente nell'azienda G. fino all'età pensionabile. La cassa di compensazione le ha assegnato, con effetto dal 1° aprile 1974, una rendita di vecchiaia semplice di CHF 750.- al mese, sulla base di un reddito annuo medio di CHF 25'800.- su 26 anni (scala delle rendite 25). La Sig.ra Forster ha fatto ricorso contro questa decisione, chiedendo che i contributi del suo ex-marito durante gli anni di matrimonio 1948-1953 siano presi in considerazione per il calcolo della sua rendita.

Legge

1. Il calcolo della rendita di vecchiaia semplice di una donna sposata o divorziata segue le stesse regole previste per gli assicurati celibi, ad eccezione del fatto che gli anni durante i quali la donna non ha versato contributi a causa del suo status di casalinga o di collaboratrice non retribuita nell'azienda del marito sono considerati come anni di contribuzione (art. 29bis cpv. 2 LAVS). 2. La legge non prevede che la rendita di vecchiaia semplice della donna divorziata possa essere calcolata sulla base dei contributi del suo ex-marito o dei suoi stessi contributi, secondo il metodo più favorevole (come avviene per la rendita di vedova, art. 33 cpv. 3 LAVS). 3. Al fine di evitare che il reddito annuo medio e quindi l'importo della rendita di vecchiaia semplice siano diminuiti a causa dei bassi redditi di una donna che ha svolto un'attività lucrativa a tempo parziale durante il matrimonio, il Tribunale federale delle assicurazioni propone un metodo di calcolo alternativo: - Variante I: il reddito totale è diviso per il numero totale di anni di assicurazione - Variante II: i redditi prima del matrimonio, o prima e dopo il matrimonio per le donne divorziate, sono divisi per il numero di anni di contribuzione corrispondenti La rendita più favorevole per…