Fatti
Questo caso riguarda un incidente avvenuto il 20 febbraio 1973 a Glattbrugg, dove l'imputato X. è stato accusato di aver ostacolato la circolazione pubblica ai sensi dell'art. 237 cpv. 1 n. 1 CP. Il conducente E. della società Y. aveva parcheggiato il suo camion sul terreno privato di X., nonostante il divieto di circolazione e di accesso a questa proprietà privata segnalato da cartelli. Quando X. è arrivato in auto per accedere alla sua proprietà, si è verificato un incidente tra lui ed E. Il Ministero pubblico ha quindi sporto denuncia contro X. per messa in pericolo della vita altrui ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 CP.
Il Tribunale distrettuale di Bülach ha assolto X. dall'accusa di messa in pericolo della vita, ma lo ha riconosciuto colpevole di ostruzione della circolazione pubblica ai sensi dell'art. 237 cpv. 1 n. 1 CP e lo ha condannato a 14 giorni di reclusione con la condizionale. Il Tribunale cantonale di Zurigo ha confermato questa decisione.
X. ha quindi ricorso in nullità contro la sentenza del Tribunale cantonale, chiedendo l'assoluzione o il rinvio del caso all'istanza precedente.
Legge
Secondo la giurisprudenza, l'art. 237 cpv. 1 n. 1 CP mira a proteggere la circolazione pubblica, ovvero la circolazione che si svolge su strade o piazze accessibili al pubblico, e non la circolazione su un terreno privato, anche se quest'ultimo viene utilizzato in modo abusivo da terzi.
Nel caso di specie, il terreno di X. era chiaramente segnalato come privato e vietato al pubblico. Sebbene alcuni conducenti lo abbiano attraversato nonostante il divieto, ciò non è sufficiente per qualificarlo come…