Fatti
X. ha guidato in stato di grave ebbrezza il 24 ottobre 1999. Il Tribunale cantonale di Sciaffusa lo ha condannato per questo il 22 novembre 2001. Dopo il suo trasferimento nel Cantone di Svitto, l'Ufficio della circolazione stradale locale ha disposto una perizia medica. L'Istituto di medicina legale ha constatato che X. è a rischio di abuso di alcol e droghe, ma che al momento l'idoneità alla guida può essere confermata dal punto di vista medico e psicologico-stradale. Su questa base, l'Ufficio della circolazione stradale del Cantone di Svitto ha disposto il 13 gennaio 2003 il ritiro della patente per tre mesi con prescrizioni accessorie come astinenza da alcol e droghe controllata medicalmente, controllo e trattamento del sistema cardiovascolare nonché presentazione di una relazione sull'andamento dopo tre mesi. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha ridotto la durata del ritiro della patente a due mesi, ma ha confermato le prescrizioni accessorie.Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso afferma che l'Ufficio della circolazione stradale ha disposto un ritiro di ammonimento, ma lo ha subordinato a prescrizioni accessorie tipiche del ritiro di sicurezza. Ciò contrasta con la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale un ritiro di ammonimento non può essere subordinato a prescrizioni…