Fatti
In questo caso, il DTF ha parzialmente accolto il ricorso del marito St. contro la sentenza di divorzio del Tribunale superiore di Appenzell Rodi Esterni relativa all'assegno di mantenimento concesso alla moglie. Il DTF ha annullato la decisione sull'assegno di mantenimento e rinviato la causa all'istanza precedente per un supplemento di istruttoria e una nuova decisione, in quanto il Tribunale superiore non aveva sufficientemente accertato le condizioni di necessità della moglie ai sensi dell'art. 152 CC. Nella nuova procedura, il Tribunale superiore di Appenzell Rodi Esterni ha fondato l'assegno di mantenimento sull'art. 151 CC e fissato la rendita a 600 CHF al mese, limitata all'età AVS del marito. Il marito ha nuovamente fatto ricorso contro questa decisione, che è stata parzialmente accolta dal DTF. Quest'ultimo ha condannato il marito a versare alla moglie un assegno di mantenimento mensile di 200 CHF fino alla sua età AVS, sulla base dell'art. 152 CC.Legge
Il DTF ricorda che, secondo l'art. 66 cpv. 1 OG, l'istanza cantonale a cui una causa è rinviata dal DTF deve basarsi sulla valutazione giuridica che ha motivato il rinvio. L'ambito della nuova decisione è quindi delimitato dalla decisione di rinvio del DTF, e l'istanza cantonale non può né estendere il punto controverso né fondarlo su una nuova base giuridica. Nel caso…