Art. 66 OG
Onere e ripartizione delle spese giudiziarie
1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2 In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3 Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4 Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5 Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Vincolo alla decisione di rinvio secondo la legge sul Tribunale federale (LTF)46 citazioni
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2Effetto del rinvio all'autorità cantonale (art. 66 OG)34 citazioni
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3Effetto del rimando della causa all'autorità cantonale (art. 66 cpv. 1 OG)33 citazioni
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429 citazioni
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5Essi possono pertanto, all'occorrenza, venir restituiti alla parte che li ha versati, in virtù dell'art. 163 CO, a cui rinvia l'art. 162 CO (consid. 3).12 citazioni
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6Sentenza di rinvio del Tribunale federale; ammissibilità del ritiro successivo di un appello11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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18 citazioni
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Strafverfahren; Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands18 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.