Fatti
Dal giugno 1982, [G.] lavorava come direttore/gerente nel salone di parrucchiere della società X. SA a San Gallo. Il 23 agosto 1995, si è dimesso con effetto al 30 settembre 1995. Alla stessa data, tutto il personale del salone, ad eccezione delle quattro apprendiste parrucchiere, si è dimesso. In risposta, X. SA ha risolto il contratto di lavoro di [G.] con effetto immediato al 30 agosto 1995. Il 1° ottobre 1995, [G.] ha aperto il proprio salone di parrucchiere nelle immediate vicinanze del precedente luogo di lavoro. Da quella data, tutti gli ex dipendenti di X. SA che si erano dimessi il 23 agosto 1995 vi lavorano. [G.] ha successivamente intentato un'azione per il pagamento dello stipendio di settembre 1995, dell'indennità di ferie nonché di un'indennità di almeno due mesi di stipendio a causa del licenziamento immediato ingiustificato. X. SA ha riconosciuto il credito di ferie di 4'363.60 franchi, ma ha chiesto il rigetto del resto della domanda e ha proposto una domanda riconvenzionale per un danno di 19'990 franchi legato alla diminuzione del fatturato nell'ottobre 1995. In secondo grado, il Tribunale cantonale di San Gallo ha respinto la domanda di indennità di [G.] per licenziamento immediato ingiustificato, ha accolto la domanda riconvenzionale per 10'789.15 franchi, ha detratto il credito di ferie riconosciuto di 4'363.60 franchi e ha condannato [G.] a pagare 6'425.55 franchi più interessi.Legge
a) Quando il motivo importante della risoluzione immediata del contratto di lavoro risiede nel comportamento contrattuale di una parte, questa deve, ai sensi dell'art. 337b cpv. 1 CO, risarcire integralmente l'altra parte, tenendo conto di tutti i crediti derivanti dal contratto di lavoro. La parte che ha risolto il contratto ha in linea di principio diritto all'interesse di esecuzione fino alla prossima scadenza ordinaria del termine di preavviso (cons. 5a). Tuttavia, nel caso di specie, il danno calcolato dall'istanza precedente in applicazione dell'art. 337b CO…