Fatti

In questo caso, il ricorrente guidava la sua auto uscendo da un garage ed è stato coinvolto in una collisione con un veicolo che stava facendo retromarcia da un parcheggio. Le autorità cantonali hanno ritenuto che non si trattasse di un incrocio ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LCStr, ma di un caso di precedenza non regolamentata ai sensi dell'art. 14 cpv. 5 ONC. Il ricorrente ha presentato un ricorso per nullità, sostenendo che le strade in questione costituivano effettivamente un incrocio ai sensi dell'art. 1 cpv. 8 ONC e che il veicolo proveniente dalla sua destra aveva quindi la precedenza in virtù dell'art. 36 cpv. 2 LCStr. In via subordinata, ha sostenuto che il veicolo in retromarcia avrebbe dovuto cedergli il passo in applicazione dell'art. 36 cpv. 4 LCStr.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'intersezione delle due strade di circolazione, anche se una era un'uscita di garage e l'altra un accesso a un parcheggio, costituisse un incrocio ai sensi dell'art. 1 cpv. 8 ONC. Di conseguenza, si applicava la regola della precedenza a destra prevista dall'art. 36 cpv. 2 LCStr. Inoltre, il veicolo in retromarcia avrebbe dovuto cedere il passo al ricorrente in virtù dell'art. 36 cpv. 4 LCStr.

Il Tribunale federale ha ritenuto che le eccezioni previste dall'art. 1 cpv. 8 cpv. 2 ONC, che escludono alcune strade secondarie dalla nozione di…