Fatti

Nel 2010, la società A. SA ha chiesto alla FINMA l'autorizzazione per esercitare l'attività di commerciante di valori mobiliari. La FINMA ha respinto la richiesta, in quanto A. SA aveva già superato il volume di transazioni di 5 miliardi di franchi fissato dalla circolare FINMA 2008/5 come soglia per l'obbligo di autorizzazione. La FINMA ha inoltre rilevato che A. SA non soddisfaceva il requisito dell'attività irreprensibile. Di conseguenza, la FINMA ha ordinato la liquidazione di A. SA. Le decisioni della FINMA sono state confermate dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la validità della soglia di 5 miliardi di franchi fissata dalla FINMA nella circolare 2008/5 come condizione per l'obbligo di autorizzazione dei commercianti di valori mobiliari per conto proprio. Questa soglia è stata ritenuta conforme alla volontà del legislatore, il quale ha inteso assoggettare all'autorizzazione i commercianti che effettuano un volume di transazioni tale da poter mettere in pericolo il buon funzionamento del mercato, pur non avendo fissato una soglia numerica esplicita nella legge.

Il Tribunale federale ha respinto l'argomento della società ricorrente secondo cui la circolare FINMA non costituirebbe una base legale sufficiente per limitare la libertà economica. L'obbligo di autorizzazione per i commercianti di valori mobiliari per conto proprio è infatti sancito direttamente dalla legge sulle borse (art. 10 cpv. 1 in relazione con l'art. 2 lett. d LBVM). La circolare FINMA si limita a precisare,…