Fatti
X. e la signora X., entrambi di nazionalità italiana, si sono sposati nel 1960 in Sicilia. Con una sentenza del 13 maggio 1998, il Tribunale di Milano ha pronunciato il loro divorzio su richiesta del marito. Il 24 giugno 1998, la signora X. ha adito il Giudice II del distretto di Monthey con una domanda volta all'integrazione di tale sentenza di divorzio, in particolare per ottenere un assegno mensile di mantenimento, il risarcimento dei danni e la divisione della proprietà in Sicilia. Il Giudice distrettuale si è dichiarato competente a statuire su tale domanda in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 LDIP. Adito da un ricorso per nullità, il Tribunale cantonale vallesano ha rinviato la causa al primo giudice affinché esaminasse preliminarmente se una tale azione potesse essere proposta in Italia. Nella sua nuova decisione, il Giudice distrettuale ha ritenuto che l'azione di integrazione potesse essere proposta in Italia e ha quindi dichiarato la domanda irricevibile.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso per riforma interposto dalla signora X. Ha ritenuto che, sotto l'impero della legge attuale, il principio dell'unità della sentenza di divorzio non si…