Fatti

La ricorrente, nata nel 1962, ha lavorato come addetta alle pulizie per diversi datori di lavoro. In seguito a incidenti stradali nell'ottobre 1997 e nel dicembre 2000, ha subito una distorsione della colonna cervicale. Nel febbraio 2002, ha richiesto prestazioni all'assicurazione invalidità. Dopo un'indagine, l'Ufficio AI di Lucerna ha rifiutato una rendita, ritenendo che non vi fosse un danno alla salute con effetto sulla capacità lavorativa. Su ricorso della ricorrente, il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna ha annullato questa decisione e ordinato il pagamento di una rendita intera dal 1° dicembre 2001 al 31 marzo 2005, seguita da una rendita di un quarto a partire dal 1° aprile 2005. L'Ufficio AI ha fatto ricorso contro questa decisione.

Legge

Secondo la giurisprudenza, una lesione della colonna cervicale e della testa subita in un incidente può causare disturbi persistenti che ostacolano la capacità lavorativa e di guadagno, anche in assenza di deficit funzionale oggettivabile. Tali lesioni si caratterizzano per un quadro clinico complesso e multidimensionale di disturbi fisici e psichici strettamente interconnessi. Questi principi sviluppati per l'assicurazione infortuni obbligatoria si applicano anche all'assicurazione invalidità. Tuttavia, l'assenza di riscontri organici non consente di concludere direttamente per una capacità lavorativa intatta. L'invalidità è valutata secondo gli artt. 7 e 8 LPGA e la relativa giurisprudenza, in particolare sui disturbi dolorosi somatoformi persistenti. Questa richiede che le indicazioni di dolore siano sufficientemente spiegabili da riscontri medici conclusivi, in mancanza dei quali non è garantita una valutazione equa del diritto alla rendita. Tali disturbi, in linea…