Art. 23 LTF
Modifica della giurisprudenza e precedenti
1 Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.
2 Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudicante, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.
3 Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici ordinari di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento e a porte chiuse; è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…17 citazioni
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2Nozione di infortunio, fattore esterno straordinario11 citazioni
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3Affezioni psicosomatiche e invalidità che legittima il diritto a una rendita8 citazioni
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4Termine supplementare per sanare il vizio di un ricorso non o insufficientemente motivato7 citazioni
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5Consid. 1-4)6 citazioni
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6Consid. 3).6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità4 citazioni
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Diniego di giustizia nel procedimentoA-5526/20232 citazioni
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Diniego di giustizia nel procedimentoA-5526/20232 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.