Fatti

Il 12 maggio 2023 le ricorrenti ([A. SA] , [B. GmbH] e [C. SA] ), che agiscono in qualità di gruppi di creditori o loro rappresentanti della [D. GmbH] , hanno presentato al Dipartimento federale delle finanze (DFF) un ricorso per responsabilità dello Stato. Esse hanno fatto valere pretese su valori patrimoniali sequestrati in Svizzera, la cui restituzione alla Repubblica dell’Uzbekistan era stata decisa dal Consiglio federale nel maggio 2018. Il DFF ha respinto il ricorso con decisione del 6 settembre 2023.

Le ricorrenti hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (A-5526/2023) il 10 ottobre 2023. Con atto del 13 giugno 2025 hanno proposto al Tribunale federale un ricorso per diniego o ritardo di giustizia nei confronti del Tribunale amministrativo federale, chiedendo la constatazione di un diniego di giustizia in relazione al blocco di fondi a Ginevra (USD 313 milioni o USD 487 milioni). Il Tribunale federale ha respinto il ricorso con sentenza 2C_330/2025 del 25 novembre 2025, nella misura in cui vi ha dato ingresso, poiché la decisione interlocutoria del Tribunale amministrativo federale non era più autonomamente impugnabile.

Il 10 dicembre 2025 le ricorrenti hanno presentato un ricorso di revisione avverso la sentenza 2C_330/2025, chiedendone l’annullamento e l’accoglimento delle loro domande di accertamento. Con sentenza 2F_30/2025 del 23 dicembre 2025 il Tribunale federale non ha dato ingresso al ricorso di revisione. Il 13 gennaio 2026 le ricorrenti hanno presentato una lettera con cui hanno fatto valere anche il motivo di revisione di cui all’art. 121 lett. c LTF. Il 30 gennaio 2026 hanno chiesto la revisione della sentenza 2F_30/2025 e hanno richiesto la ricusazione della presidente della II^ Sezione di diritto pubblico del Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la domanda di ricusazione diretta alla presidente della Sezione, constatando che essa era divenuta priva di oggetto poiché la decisione sul ricorso di revisione era stata adottata senza la sua partecipazione. Successivamente, ha esaminato i motivi di revisione invocati ai sensi dell’art. 121 lett. a e lett. c LTF.

Le ricorrenti hanno sostenuto che il Tribunale federale avrebbe omesso di prendere in considerazione la loro lettera del 13 gennaio 2026, presentata dopo la sentenza 2F_30/2025 del 23 dicembre 2025. Il Tribunale federale ha rilevato che le istanze presentate dopo la decisione non possono più essere prese in considerazione. Pertanto, non sussiste un motivo di revisione ai sensi dell’art. 121 lett. c LTF, poiché la lettera non poteva più essere integrata nel procedimento. Inoltre, la lettera non conteneva nuovi elementi rilevanti ai fini della revisione che avrebbero richiesto una valutazione.

Le ricorrenti hanno inoltre eccepito che il Tribunale federale, con la sentenza 2C_330/2025 del 25 novembre 2025, avrebbe modificato la propria giurisprudenza senza aver tenuto una conferenza di coordinamento ai sensi dell’art. 23 LTF o una valutazione in composizione di cinque…