Fatti

La IV-Stelle del Cantone di Zurigo ha respinto la domanda di rendita d'invalidità di C. Il 25 ottobre 2007, l'avvocato L. della DAS Rechtsschutz-Versicherungs-AG ha presentato a nome di C. un "ricorso preventivo" presso il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali, senza motivare le conclusioni. Il 5 novembre 2007, ha completato e motivato le conclusioni. Il tribunale cantonale ha rifiutato di entrare nel merito del ricorso. La DAS Rechtsschutz-Versicherungs-AG ha interposto un ricorso di diritto pubblico a nome di C., chiedendo l'annullamento della decisione del 13 novembre 2007 e l'obbligo per l'istanza inferiore di entrare nel merito del ricorso del 25 ottobre 2007.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il ricorso debba essere accolto. Secondo l'art. 61 lett. b LPGA, quando il ricorso non soddisfa i requisiti di motivazione, il tribunale delle assicurazioni deve impartire un termine appropriato alla parte ricorrente per regolarizzare il ricorso, pena il mancato ingresso nel merito. Solo in caso di abuso di diritto manifesto il tribunale può rinunciare a concedere questo termine supplementare. Nel caso di specie, l'avvocato di C. non aveva potuto prendere visione del fascicolo dell'AI prima…