Fatti
Il sig. [M.], domiciliato nel cantone di Schwyz, è stato trattato il 5 e 6 febbraio 1996 nel reparto generale della clinica privata X a Zurigo. Il cantone di Schwyz ha rifiutato di assumersi la differenza di costi tra le tariffe di questa clinica privata e quelle di un ospedale pubblico o sovvenzionato, sulla base dell'art. 41 cpv. 3 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Il sig. [M.] e la clinica X hanno fatto ricorso contro questa decisione.Legge
Il DTF ha stabilito che l'obbligo del cantone di residenza di assumersi la differenza di costi in virtù dell'art. 41 cpv. 3 LAMal esiste solo per i trattamenti effettuati in un ospedale pubblico o sovvenzionato dalle autorità pubbliche. Questo obbligo non sussiste quando l'assicurato si reca in un ospedale privato, non pubblico o non sovvenzionato dalle autorità…