Fatti
Il caso riguarda una controversia tra una società anonima (l'attrice) e il suo ex dipendente (il convenuto), che ha lavorato come capo ingegnere del suo ufficio tecnico dal 1° settembre 1973 al 14 agosto 1980. Il convenuto ha commesso un errore nei calcoli dell'offerta per un progetto, ciò ha comportato una perdita per la società. La società ha intentato un'azione per danni contro il convenuto dopo la fine del suo contratto di lavoro.
I fatti salienti sono i seguenti
- Il convenuto ha commesso un errore dell'ordine di fr. 200'000.-- nei calcoli dell'offerta.
- La società ha subito una perdita netta di fr. 354'686.50 a causa di questo errore.
- Il convenuto non aveva una formazione commerciale e non era stato specificamente assunto per compilare offerte.
- Il direttore tecnico della società, X., non ha verificato i calcoli dell'offerta prima di concludere il contratto con il cliente.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la questione se la società avesse rinunciato alle sue pretese per danni non facendole valere prima della fine del contratto di lavoro del convenuto. Il Tribunale ha considerato che la società non aveva rinunciato alle sue pretese, poiché non aveva avuto l'opportunità di manifestare la sua intenzione al convenuto prima della fine dei rapporti di lavoro.
Il Tribunale ha anche esaminato la questione della responsabilità del convenuto per i danni. Ha considerato che il convenuto aveva commesso una colpa fissando i prezzi offerti nell'offerta sulla base di una costruzione del tutto comune rappresentante condizioni semplici, da cui netta sottostima. Tuttavia, il Tribunale ha anche considerato che l'importanza della colpa non poteva essere trascurata nella determinazione del risarcimento.
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