Art. 337d CO
1 Se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto a una indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile, egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo.
2 Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all’indennità prevista nel cpv. precedente, il giudice può ridurre l’indennità secondo il suo libero apprezzamento.
3 Il diritto all’indennità, se non si estingue per compensazione, dev’essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro 30 giorni dal mancato inizio o dall’abbandono dell’impiego, sotto pena di perenzione.
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Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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115 citazioni
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2Disdetta ingiustificata di un contratto di lavoro "in cascata" avente per oggetto l'assunzione di un'orchestra per una sala di spettacolo e da ballo (art. 337c cpv. 1 CO). 1. Natura giuridica del contratto concernente l…9 citazioni
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3Contratto di lavoro; indennità dovuta al datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore abbandona senza giustificazione l'impiego (art. 337d cpv. 1 CO)2 citazioni
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40 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Arbeitsvertrag; Verlassen der Arbeitsstelle; fristlose Kündigung7 citazioni
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Fristlose Kündigung3 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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