Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra X. (il ricorrente) e la Banca Z. AG (l'intimata) relativa all'acquisto di azioni della società W. AG. Il ricorrente afferma di aver acquistato tali azioni presso la società Y. che agiva in qualità di commissionario. L'intimata contesta questa affermazione, sostenendo che le azioni sono state acquistate sul mercato azionario. Le autorità cantonali hanno posto l'onere della prova sul ricorrente per stabilire che le azioni provenivano dalle scorte proprie della società Y. Tuttavia, il Tribunale federale ha ritenuto che tale onere della prova incombesse all'intimata in quanto commissionario, in applicazione degli artt. 436 cpv. 1 e 437 CO, in combinato disposto con l'art. 8 CC.Legge
Ai sensi dell'art. 8 CC, l'onere della prova incombe a colui che invoca un fatto per dedurne un diritto. Nel contratto di commissione, questa regola generale è integrata da una presunzione legale: quando il commissionario incaricato di acquistare valori mobiliari quotati in borsa non ha ricevuto istruzioni contrarie dal committente, è autorizzato a consegnare egli stesso tali titoli in qualità di venditore (art. 436 cpv. 1 CO).
Quando il commissionario indica nel rendiconto di aver eseguito l'ordine senza designare un terzo come venditore, si presume che abbia assunto l'obbligo del venditore (art. 437 CO). Questa presunzione è confutabile, ma l'onere della prova del contrario, ovvero che i…