Art. 436 CO

1 Il commissionario incaricato di comprare o di vendere merci, cambiali od altri valori, che hanno un prezzo di borsa o di mercato, può, salvo contrarie disposizioni del committente, somministrare egli stesso, come venditore, la cosa che deve comperare, o ritenere, come compratore, quella che è incaricato di vendere.
2 In questi casi il commissionario deve mettere in conto al committente il prezzo corrente di borsa o di mercato al momento della esecuzione del mandato e ha diritto tanto alla provvigione ordinaria quanto alle spese d’uso negli affari di commissione.
3 Nel rimanente questo contratto è considerato come una compra e vendita.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto di commissione; assunzione in proprio presunta
    · 21/11/2012 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 71_IV_124
    01/01/1945 · 2 citazioni
  3. 3
    Diritto della società anonima
    · 19/04/1988 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Costituzione in pegno di azioni quotate; appropriazione del'oggetto del pegno da parte del creditore pignoratizio
    · 30/08/1993 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 59_II_245
    04/07/1933 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 51_II_199
    01/01/1925 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 21/11/2012 · 2 citazioni de
  • Mehrfache Veruntreuung
    · 03/12/2019 · 0 citazioni de Riassunto
  • Richiesta
    HG170121
    · 07/05/2019 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.