Art. 436 CO
1 Il commissionario incaricato di comprare o di vendere merci, cambiali od altri valori, che hanno un prezzo di borsa o di mercato, può, salvo contrarie disposizioni del committente, somministrare egli stesso, come venditore, la cosa che deve comperare, o ritenere, come compratore, quella che è incaricato di vendere.
2 In questi casi il commissionario deve mettere in conto al committente il prezzo corrente di borsa o di mercato al momento della esecuzione del mandato e ha diritto tanto alla provvigione ordinaria quanto alle spese d’uso negli affari di commissione.
3 Nel rimanente questo contratto è considerato come una compra e vendita.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto di commissione; assunzione in proprio presunta5 citazioni
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2DTF 71_IV_1242 citazioni01/01/1945 · 2 citazioni
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3Diritto della società anonima1 citazioni
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4Costituzione in pegno di azioni quotate; appropriazione del'oggetto del pegno da parte del creditore pignoratizio0 citazioni
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5DTF 59_II_2450 citazioni04/07/1933 · 0 citazioni
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6DTF 51_II_1990 citazioni01/01/1925 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni21/11/2012 · 2 citazioni de
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Mehrfache Veruntreuung0 citazioni
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Richiesta0 citazioniHG170121· 07/05/2019 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.