Fatti
La controversia riguarda la questione se e in quale misura l'assicurazione malattia debba farsi carico delle prestazioni mediche fornite da un medico al proprio coniuge.
Il Dott. med. A., medico praticante, è stato curato dalla moglie e collega di studio, la Dott.ssa med. B., per infezioni, malattie dell'apparato locomotore e affezioni venose, dal 31 dicembre 1997 al 31 maggio 1998. L'assicurazione Visana, presso la quale A. è assicurato per le cure, ha rimborsato i costi di analisi, radiografie, materiale e medicinali, ma ha rifiutato di farsi carico degli altri costi di trattamento.
Il tribunale amministrativo cantonale ha confermato la decisione dell'assicurazione, ritenendo che i costi di trattamento medico ordinario facciano parte degli obblighi di mantenimento familiare ai sensi dell'art. 163 CC e non diano quindi diritto a un onorario da parte del coniuge curante.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che in un sistema di assicurazione malattia obbligatoria che copre tali prestazioni, i costi di trattamento medico da parte del coniuge non possano essere richiesti a titolo di obbligo di mantenimento familiare di cui all'art. 163 CC. Il fatto che il paziente possa liberamente scegliere di essere curato dal proprio coniuge medico non osta al rimborso di tali costi da parte dell'assicurazione malattia.
Po…