Fatti

Francisco [R.] ha richiesto alla Fondazione di previdenza VSAO il pagamento di una rendita per vedovi a seguito del decesso di sua moglie Lucie [R.], assicurata presso tale istituzione. La Fondazione ha respinto tale richiesta, sostenendo che né la LPP (Legge sulla previdenza professionale) né il regolamento della Fondazione prevedono il pagamento di tale rendita. Francisco [R.] ha quindi adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo, che ha respinto la sua domanda. Francisco [R.] ha quindi fatto ricorso al DTF (Tribunale federale delle assicurazioni).

Legge

Il DTF ha ritenuto che, nell'ambito della previdenza professionale complementare gestita da un istituto di previdenza di diritto privato, non esiste alcun diritto a una rendita per vedovi se questa non è prevista dal regolamento o dal contratto di previdenza. Sebbene l'art. 4 cpv. 2 Cost. sancisca il principio di uguaglianza tra uomini e donne, tale disposizione non può essere utilizzata per introdurre, nell'ambito della previdenza professionale complementare gestita da un organismo privato, prestazioni non…