Fatti
Il 18 maggio 1977, il turista tedesco X. ha subito un grave incidente sciistico nel tentativo di evitare un ostacolo su una pista della stazione di Zermatt. Ha riportato gravi lesioni alla testa, ha dovuto abbandonare i suoi studi di medicina e ha dovuto formarsi in una professione medica ausiliaria. Il 25 aprile 1984, X. ha intentato un'azione per danni e risarcimento morale contro la società Luftseilbahn Zermatt-Schwarzsee-Klein Matterhorn AG. Il Tribunale cantonale del Vallese ha respinto la domanda per prescrizione. X. ha presentato ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ritiene che le imprese di trasporto a fune che progettano e mantengono le piste da sci assumano non solo la loro responsabilità extracontrattuale, ma anche la loro responsabilità contrattuale per la sicurezza delle stesse. Il dovere di garantire la sicurezza delle piste è un obbligo accessorio inerente al contratto di trasporto concluso tra lo sciatore e l'impresa di trasporto a fune.
Sebbene la giurisprudenza e la dottrina siano divise su questa questione, il Tribunale federale ritiene che nel caso di un'impresa di trasporto a fune che serve un vero e proprio comprensorio sciistico, esista un legame stretto tra il trasporto in montagna e la discesa con gli sci. L'impresa si assume generalmente la manutenzione delle piste e i servizi di soccorso, che fanno parte integrante del contratto di trasporto.…