Fatti
[A.], domiciliata a X. (SG), ha assistito sua madre B. (nata il 1° gennaio 1920) al suo domicilio a Y. (TG). [B.] beneficiava di prestazioni complementari (PC) oltre alla sua rendita AVS. Nel marzo 2014, [A.] ha chiesto il rimborso delle spese di assistenza sostenute. La cassa di compensazione del Cantone di Turgovia ha respinto la domanda con decisione del 13 giugno 2014 e decisione su opposizione del 4 giugno 2015. [B.] è deceduta il 27 febbraio 2015. [A.] ha fatto ricorso contro la decisione su opposizione del 4 giugno 2015. Il tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha trasmesso il ricorso al tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo, che si è dichiarato incompetente. Il tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia ha inoltre emesso una decisione di non entrata nel merito per difetto di competenza territoriale.Legge
Secondo l'art. 58 cpv. 1 LPGA, il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui la persona assicurata o il terzo ricorrente ha il suo domicilio al momento della presentazione del ricorso è competente. Questa regola si applica anche nel campo delle prestazioni complementari (PC), senza essere modificata dall'art. 21 LPC.
Nel caso di specie, la figlia [A.] non può essere considerata né come persona assicurata, né come terzo ricorrente con un proprio diritto alle prestazioni. Sebbene le spese di malattia e invalidità possano essere rimborsate agli aventi diritto dopo il decesso del beneficiario delle PC, [A.] agisce solo come successore di sua madre…