Art. 58 LPGA
Competenza
1 È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso.
2 Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione.
3 L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Foro per i ricorsi dei superstiti41 citazioni
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239 citazioni
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3Competenza territoriale (conflitto negativo di competenza)24 citazioni
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4Competenza territoriale del tribunale cantonale delle assicurazioni nel Cantone di sede dell'ultimo datore di lavoro svizzero (conflitto negativo di competenza)15 citazioni
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514 citazioni
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6Incompetenza territoriale del tribunale cantonale delle assicurazioni9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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41 citazioni02/11/2012 · 41 citazioni de
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22 citazioni03/10/2008 · 22 citazioni de
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.