Fatti

Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda tre persone, X., [Y.] e [Z.], che sono state condannate per furto in banda e furto con violenza. I fatti principali sono i seguenti: - X. e [Z.] hanno sostenuto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 IV 222), la qualificazione di furto in banda richiede che gli autori abbiano avuto l'intenzione di commettere una pluralità di furti e rapine. Tuttavia, essi avrebbero partecipato solo a un singolo furto con violenza, senza aver previsto altri atti simili. - La corte ha respinto questo argomento, ritenendo che, ai sensi dell'art. 139 cpv. 2 n. 3 CP, il furto è qualificato come commesso in banda quando gli autori si sono associati per commettere in modo ripetuto furti o rapine, senza che sia necessaria una pluralità di tali atti. - X. e [Y.] hanno inoltre contestato il rifiuto della corte cantonale di collocarli in una casa di rieducazione al lavoro in applicazione dell'art. 100bis cpv. 1 CP. La corte ha ritenuto che questa misura non fosse necessaria nel caso di X., data la sua stabile carriera professionale. Tuttavia, ha giudicato che la misura avrebbe dovuto essere ordinata per [Y.], a causa della sua inattività e instabilità professionale, ma l'ha rifiutata con la motivazione che non esisteva un istituto chiuso adatto al suo profilo.

Legge

La decisione del Tribunale federale può essere riassunta come segue: 1. La qualificazione di furto in banda non richiede che gli autori abbiano avuto l'intenzione di commettere una pluralità di furti e rapine, ma solo che si siano associati per commettere in modo ripetuto furti o rapine, anche se è stato realizzato un solo atto. 2. Per quanto riguarda la misura di internamento in una casa di rieducazione al lavoro: - Per…