Fatti
G., domiciliato nel Cantone di Vaud, è affiliato alla cassa malati ASSURA. Per motivi personali, desidera farsi operare di glaucoma bilaterale presso l'Ospedale dell'Isola a Berna, che non figura nell'elenco degli istituti ospedalieri del Cantone di Vaud. La cassa rifiuta di garantire il rimborso delle spese di ospedalizzazione, con la motivazione che questo ospedale non è un fornitore di prestazioni ammesso nel cantone di residenza dell'assicurato. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Vaud ha stabilito che la cassa deve garantire il rimborso delle spese secondo le tariffe applicabili nel Cantone di Vaud. ASSURA ha presentato ricorso contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che l'art. 41 cpv. 1 LAMal riconosce all'assicurato la libera scelta dell'ospedale tra gli istituti in Svizzera che soddisfano i requisiti dell'art. 39 LAMal, senza limitarsi ai soli istituti figuranti nell'elenco del cantone di residenza. La pianificazione ospedaliera cantonale mira a garantire il coordinamento dei fornitori di prestazioni e il controllo dei costi, ma non può limitare i diritti degli assicurati definiti dalla LAMal.
Pertanto, la cassa è tenuta a garantire…