Fatti
La controversia riguarda il modo di calcolare i contributi dovuti da R., una persona non attiva, per l'anno 1998 durante il quale sua moglie è deceduta. Secondo la cassa di compensazione e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), i contributi devono essere calcolati sulla base del patrimonio e del reddito pensionistico individuali di R. per l'intero anno 1998. Tuttavia, il tribunale cantonale e l'intimato ritengono che i contributi per i mesi di gennaio e febbraio 1998 (durante il matrimonio) debbano essere calcolati sulla base della metà del patrimonio e del reddito pensionistico della coppia, e che a partire da marzo 1998 (dopo il decesso), i contributi debbano essere calcolati sulla base del patrimonio e del reddito pensionistico individuali di R.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che le direttive dell'UFAS (Rz 2064 e 2069.1) che prevedono che i contributi delle persone non attive debbano essere calcolati sulla base del patrimonio e del reddito pensionistico individuali per l'intero anno del cambiamento dello stato civile siano contrarie all'art. 28 cpv. 4 OAVS. Tale disposizione prevede che i contributi delle persone coniugate non attive debbano essere calcolati sulla base della metà del patrimonio e del reddito pensionistico della coppia. Lo scioglimento del matrimonio per divorzio o decesso deve essere assimilato alle…