Fatti

H. [K.] era il presidente del consiglio di amministrazione della società [H. AG], che aveva stipulato un'assicurazione casco presso la Winterthur-Versicherung per un veicolo della società. L'8 luglio 1990, H. [K.] ha avuto un grave incidente con questo veicolo, causando un danno totale. Dopo che [H. AG] ha ceduto i suoi diritti all'indennizzo assicurativo alla Mercedes-Benz Credit AG, la Winterthur-Versicherung ha risarcito quest'ultima per l'intero danno, pari a 70'130 franchi. La Winterthur-Versicherung ha successivamente intentato un'azione di regresso contro H. [K.] per un quarto del danno, pari a 17'532.50 franchi.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che la Winterthur-Versicherung aveva il diritto di esercitare un'azione di regresso contro H. [K.] ai sensi dell'art. 72 LCA, in quanto quest'ultimo aveva causato l'incidente per grave negligenza. Sebbene H. [K.] fosse l'organo della società [H. AG], che era il contraente assicurativo, ciò non impedisce l'esistenza di una responsabilità extracontrattuale tra lui e la società. L'assicuratore può ridurre le sue prestazioni in applicazione dell'art. 14 cpv. 3 LCA, oppure pagare per intero il danno e rivalersi successivamente sull'organo colpevole ai sensi dell'art. 72 LCA.

Anche se H. [K.] avesse agito in qualità di organo della società, l'assicuratore poteva esercitare il suo regresso, in quanto…