Fatti

Il caso riguarda la determinazione del compenso dovuto all'esecutore testamentario B. da parte degli eredi A. e D. A. ha contestato l'onorario fatturato da B., ritenendolo eccessivo. La causa è passata attraverso diverse istanze giudiziarie, fino al ricorso in materia civile presentato da A. al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. La Corte ha stabilito che, in questo caso, l'accordo concluso tra gli eredi e l'esecutore testamentario in merito al compenso di quest'ultimo è valido e vincolante. Secondo l'art. 517 cpv. 3 CC, l'esecutore testamentario ha diritto a un equo compenso per le sue prestazioni, ma le modalità di compenso fissate dal testatore non sono vincolanti. Tuttavia, nel caso in esame, gli eredi hanno partecipato alla determinazione delle basi di calcolo del compenso, accettando la proposta dell'esecutore testamentario.

L'accordo sulla mercede è un contratto di diritto privato, regolato dalle disposizioni sul contratto di mandato (art. 394 segg. CO). In linea di principio, gli eredi e l'esecutore testamentario sono liberi di fissare l'ammontare della remunerazione, e il giudice non può intervenire per verificarne la conformità all'art. 517 cpv. 3 CC e stabilire un "equo compenso". L'accordo può essere invalidato solo per vizi della volontà, violazione dei buoni costumi o…