Art. 517 CC

Nomina

1 Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell’esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
2 L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.
3 Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    1. Situazione giuridica dell'esecutore testamentario
    · 24/09/1964 · 32 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contestazione relativa alla designazione da parte del testatore d'un esecutore testamentario supplente il cui nome non è indicato nel testamento. 1. Il rilascio di un "certificato d'esecutore testamentario" è un procedi…
    · 29/10/1965 · 19 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 78_II_123
    20/03/1952 · 11 citazioni
  4. 4
    Preminenza del diritto federale; remunerazione di un notaio esecutore testamentario per la confezione di una cosiddetta "dichiarazione di successione"
    · 30/06/2003 · 10 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto applicabile
    · 23/01/2003 · 8 citazioni Riassunto
  6. 6
    Compenso dell'esecutore testamentario
    · 31/05/2012 · 6 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Aufsicht über den Willensvollstrecker
    · 24/02/2014 · 15 citazioni de
  • Absetzung des Willensvollstreckers
    · 18/04/2016 · 12 citazioni de
  • 26/04/2013 · 8 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.