Art. 517 CC
Nomina
1 Il testatore può, mediante disposizione testamentaria, incaricare dell’esecuzione della sua ultima volontà una o più persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
2 L’incarico dev’esser loro comunicato d’officio ed esse devono pronunciarsi sulla accettazione entro quattordici giorni. Il silenzio vale accettazione.
3 Esse hanno diritto ad un equo compenso per le loro prestazioni.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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11. Situazione giuridica dell'esecutore testamentario32 citazioni
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2Contestazione relativa alla designazione da parte del testatore d'un esecutore testamentario supplente il cui nome non è indicato nel testamento. 1. Il rilascio di un "certificato d'esecutore testamentario" è un procedi…19 citazioni
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3DTF 78_II_12311 citazioni20/03/1952 · 11 citazioni
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4Preminenza del diritto federale; remunerazione di un notaio esecutore testamentario per la confezione di una cosiddetta "dichiarazione di successione"10 citazioni
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5Diritto applicabile8 citazioni
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6Compenso dell'esecutore testamentario6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Aufsicht über den Willensvollstrecker15 citazioni
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Absetzung des Willensvollstreckers12 citazioni
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8 citazioni26/04/2013 · 8 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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