Fatti

Il signor A., nato nel 1971, ha lavorato presso la B. AG come capo linea e autista di carrelli elevatori dal 1988. A causa di assenze per motivi di salute, il datore di lavoro ha risolto il rapporto di lavoro al 30 settembre 2012. A. si è iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione il 28 gennaio 2013 e ha presentato domanda di indennità di disoccupazione. Ha dichiarato di voler lavorare al 50% di un impiego a tempo pieno. La Cassa di disoccupazione Unia ha erogato l'indennità di disoccupazione a partire dal 28 gennaio 2013 sulla base di un reddito assicurato ridotto. Con decisione del 18 marzo 2014, la Cassa di disoccupazione ha richiesto il rimborso di indennità di disoccupazione indebitamente versate nel periodo da gennaio ad aprile 2013 per un importo di CHF 4'765.10, in quanto il 12 settembre 2013 era venuta a conoscenza del fatto che A. aveva ricevuto in quel stesso periodo un'intera indennità giornaliera di malattia dalla Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG.

Legge

Il Tribunale federale afferma che le prestazioni di un'assicurazione collettiva di indennità giornaliere di malattia ai sensi della LCA sono considerate un sostituto del reddito e devono quindi essere dedotte dall'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LADI, al fine di evitare un'indennità eccessiva. Il recupero dell'indennità di disoccupazione indebitamente versata può quindi essere effettuato in base all'art. 95 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 1 LPGA, poiché la Cassa di disoccupazione non era a conoscenza delle indennità giornaliere di malattia assegnate in un secondo…