Fatti

Il ricorrente, X., è stato condannato dal Tribunale di polizia di Ginevra per violazione dell'art. 19 cpv. 1 della legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup), per aver venduto senza diritto nel suo negozio sacchetti di fiori di canapa al fine di consentirne il consumo come stupefacenti, tra novembre 1996 e marzo 1997. La Camera penale della Corte di giustizia di Ginevra ha confermato questa sentenza.

È accertato che il ricorrente ha venduto centinaia di sacchetti di "potpourri" di fiori di canapa, realizzando un fatturato importante. Sebbene abbia adottato precauzioni come l'apposizione di adesivi che indicavano che il contenuto non doveva essere utilizzato come stupefacente, era perfettamente consapevole che la canapa venduta veniva in realtà consumata come stupefacente.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'art. 19 cpv. 1 LStup si applichi non solo agli stupefacenti di cui all'art. 1 LStup, ma anche a quelli menzionati all'art. 8 cpv. 1 LStup, tra cui l'intera pianta di cannabis. Pertanto, la vendita, ovvero l'immissione in commercio, di fiori di canapa rientra in tale disposizione quando mira all'estrazione di stupefacenti.

Nel caso di specie, è…