Art. 8 LStup
Stupefacenti vietati
1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:
- a. l’oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;
- b. la diacetilmorfina e i suoi sali;
- c. gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);
- d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.
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3 Il Consiglio federale può vietare l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.
4 Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell’autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte.
5 Se non vi ostano convenzioni internazionali, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti:
- a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un’applicazione medica limitata;
- b. di cui al cpv. 1 lett. d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.
6 Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.
7 Per l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione di Swissmedic conformemente all’articolo 4.
8 L’UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Traffico di prodotti a base di canapa, elemento soggettivo64 citazioni
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2Canapa21 citazioni
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3Vendita di fiori di canapa per estrarne stupefacenti20 citazioni
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4Procedura. 1. Art. 273 cpv. 2 PP4 citazioni
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5Concentrazione di THC totale della canapa; principio della legalità3 citazioni
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6Commercio di funghi allucinogeni1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni
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Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Einziehung8 citazioni
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Gewerbsmässige Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz; Willkür8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.