Art. 8 LStup

Stupefacenti vietati

1 I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:
  1. a. l’oppio da fumare e i residui provenienti dalla sua fabbricazione o dalla sua utilizzazione;
  2. b. la diacetilmorfina e i suoi sali;
  3. c. gli allucinogeni come il lisergide (LSD 25);
  4. d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, salvo quando siano utilizzati a fini medici.
2 ...
3 Il Consiglio federale può vietare l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di altri stupefacenti, se convenzioni internazionali vietano la loro fabbricazione o se a questa rinunciano i principali Stati produttori.
4 Le eventuali scorte di stupefacenti vietati devono essere trasformate, sotto la sorveglianza dell’autorità cantonale, in una sostanza autorizzata dalla legge; se ciò non è possibile, le scorte devono essere distrutte.
5 Se non vi ostano convenzioni internazionali, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti:
  1. a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un’applicazione medica limitata;
  2. b. di cui al cpv. 1 lett. d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.
6 Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.
7 Per l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione di Swissmedic conformemente all’articolo 4.
8 L’UFSP può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Traffico di prodotti a base di canapa, elemento soggettivo
    · 13/03/2000 · 64 citazioni Riassunto
  2. 2
    Canapa
    · 18/07/1994 · 21 citazioni Riassunto
  3. 3
    Vendita di fiori di canapa per estrarne stupefacenti
    · 27/01/2000 · 20 citazioni Riassunto
  4. 4
    Procedura. 1. Art. 273 cpv. 2 PP
    · 06/06/1980 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    Concentrazione di THC totale della canapa; principio della legalità
    · 29/07/2019 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Commercio di funghi allucinogeni
    · 04/07/2001 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 30/06/2014 · 15 citazioni de Riassunto
  • Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, Einziehung
    · 24/06/2015 · 8 citazioni de
  • Gewerbsmässige Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz; Willkür
    · 17/07/2014 · 8 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.