Fatti
In questo caso, il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese ha requisito gli elicotteri appartenenti alla società X. SA al fine di essere pronto ad affrontare i rischi di valanghe. Durante una missione di ricognizione, l'elicottero pilotato da un dipendente di X. SA ha urtato i cavi di una funivia appartenente al richiedente A. ed è precipitato, danneggiando così la funivia.
Il richiedente A. ha quindi intentato un'azione per danni contro X. SA. Le autorità cantonali hanno ritenuto che X. SA fosse responsabile del danno subito dal richiedente. X. SA ha presentato ricorso contro questa decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la responsabilità non incombeva a X. SA, ma al Cantone del Vallese in quanto autorità che aveva ordinato la requisizione dell'elicottero nell'ambito delle misure di protezione civile. Infatti, secondo l'art. 58 cpv. 1 e 3 della LPCi, l'ente pubblico che ordina tali misure si assume la responsabilità causale per i danni subiti da terzi.
L'art. 58 cpv. 6 LPCi, che riserva l'applicazione di altre disposizioni legali in materia di responsabilità, non modifica questa regola. Questo capoverso mira ad armonizzare i regimi di responsabilità, in modo che solo l'ente…