Art. 64 LNA
1 L’esercente dell’aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall’aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l’esistenza di un danno causato dall’aeromobile.
2 La presente disposizione è applicabile:
- a. al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall’aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;
- b. al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all’equipaggio, l’esercente è responsabile soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.
3 L’aeromobile è considerato in volo dal momento dell’inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Responsabilità per i danni causati da uno choc a parenti di vittime dirette di un incidente0 citazioni
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2Responsabilità in caso di misure di protezione civile (art. 58 LPCi); qualità di detentore di un aeromobile (art. 64 LNA)0 citazioni
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3Responsabilità della Confederazione per una collisione in volo tra un aereo militare e un aereo civile0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Haftpflichtrecht; Vorfrage1 citazioni
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Haftpflicht; Forderung0 citazioni
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BVGerA-1936/20060 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.