Art. 64 LNA

1 L’esercente dell’aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall’aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l’esistenza di un danno causato dall’aeromobile.
2 La presente disposizione è applicabile:
  1. a. al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall’aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;
  2. b. al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all’equipaggio, l’esercente è responsabile soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.
3 L’aeromobile è considerato in volo dal momento dell’inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Responsabilità per i danni causati da uno choc a parenti di vittime dirette di un incidente
    · 07/02/2012 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Responsabilità in caso di misure di protezione civile (art. 58 LPCi); qualità di detentore di un aeromobile (art. 64 LNA)
    · 14/03/2003 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Responsabilità della Confederazione per una collisione in volo tra un aereo militare e un aereo civile
    · 12/09/1997 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Haftpflichtrecht; Vorfrage
    · 07/02/2012 · 1 citazioni de
  • Haftpflicht; Forderung
    · 14/01/2011 · 0 citazioni de
  • · 10/12/2009 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.