Fatti
La società A. AG gestisce una rete fissa di telecomunicazioni nel Comune di Engelberg e desidera realizzare un collegamento aggiuntivo al di fuori delle zone edificabili sui fondi n. 414 (Vecchia strada delle tubazioni) e n. 382 (area rivierasca dell'Aarwasser) per garantire le comunicazioni nella parte posteriore del paese. Il Comune di Engelberg ha richiesto che venga presentata una domanda di costruzione. Tuttavia, la società A. AG ha richiesto, ai sensi dell'art. 35 della Legge sulle telecomunicazioni (LTC), un'autorizzazione per la posa della linea senza dover effettuare una procedura di autorizzazione edilizia. Il Consiglio comunale di Engelberg ha respinto questa richiesta, in quanto dovrebbe essere condotta in parallelo una normale procedura di autorizzazione edilizia. Il ricorso presentato dalla società A. AG è stato respinto dal Governo cantonale di Obwalden e dal Tribunale amministrativo.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la linea di telecomunicazione pianificata dalla società A. AG al di fuori delle zone edificabili e nell'area rivierasca dell'Aarwasser di Engelberg è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), in quanto la sua realizzazione potrebbe interessare interessi pubblici come la protezione delle acque e la protezione delle rive boscose. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 35 LTC regola solo il diritto di uso speciale del suolo pubblico, ma non il permesso di costruzione ai sensi dell'art. 22 LPT. L'art. 35 LTC non costituisce una…