Art. 664 CC
Cose senza padrone e cose di dominio pubblico
1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano.
2 Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.
3 Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua ed il letto dei fiumi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Distinzione fra sorgente privata e sorgente di un ruscello17 citazioni
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2Cose di dominio pubblico: delimitazione fra acque pubbliche e fondi privati15 citazioni
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3Prescrizione acquisitiva di cose senza padrone o di cose di dominio pubblico (art. 661 segg15 citazioni
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4Proprietà d'una sorgente11 citazioni
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5Azione di accertamento del confine di un fondo. 1. Valore litigioso determinato capitalizzando l'utile annuo8 citazioni
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6DTF 44_I_1588 citazioni21/10/1918 · 8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni
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8 citazioni
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Öffentlichkeit eines Gewässers6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.