Art. 664 CC

Cose senza padrone e cose di dominio pubblico

1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano.
2 Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.
3 Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l’uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua ed il letto dei fiumi.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Distinzione fra sorgente privata e sorgente di un ruscello
    · 20/03/1996 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cose di dominio pubblico: delimitazione fra acque pubbliche e fondi privati
    · 13/08/1997 · 15 citazioni Riassunto
  3. 3
    Prescrizione acquisitiva di cose senza padrone o di cose di dominio pubblico (art. 661 segg
    · 23/06/1987 · 15 citazioni Riassunto
  4. 4
    Proprietà d'una sorgente
    · 05/05/1967 · 11 citazioni Riassunto
  5. 5
    Azione di accertamento del confine di un fondo. 1. Valore litigioso determinato capitalizzando l'utile annuo
    · 17/05/1963 · 8 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 44_I_158
    21/10/1918 · 8 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.