Fatti
La A. AG, una persona giuridica con sede in U./SG, è stata registrata nel registro delle imprese il 20 febbraio 2003. Nel 2008 ha avuto luogo un trasferimento della sede a V./AR. L'ufficio delle imposte del Cantone di San Gallo ha stabilito che la A. AG, a partire dal 1° aprile 2011, era soggetta all'imposta cantonale nel Cantone di San Gallo (U.) in virtù del luogo dell'amministrazione effettiva. La A. AG ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo e la constatazione che nel Cantone di San Gallo non sussisteva un'imposta cantonale. In via subordinata, la A. AG ha chiesto l'annullamento delle decisioni di tassazione dell'amministrazione fiscale cantonale di Appenzello Esterno e la restituzione delle imposte indebitamente riscosse.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo aveva stabilito che il luogo dell'amministrazione effettiva della A. AG si trovava nel Cantone di San Gallo. La A. AG contesta ciò e sostiene che l'amministrazione effettiva si svolgeva a V./AR.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro il Cantone di San Gallo e ha accolto quello contro il Cantone di Appenzello Esterno, nella misura in cui è stato ammesso. Il Tribunale ha stabilito che il luogo dell'amministrazione effettiva di una persona giuridica si trova nel luogo in cui convergono i fili della gestione, dove vengono prese le decisioni aziendali essenziali e la società ha il centro effettivo della sua esistenza economica.
Il Tribunale ha anche stabilito che l'onere della prova e l'onere della prova nel diritto tributario sono distribuiti in modo analogo all'art. 8 CC e che la probabilità preponderante è sufficiente come prova, se la prova completa non è possibile o non è ragionevole. In questo caso, il Tribunale ha stabilito che la A. AG ha condotto i suoi affari in modo preponderante nel Cantone di San Gallo e che il Cantone di Appenzello Esterno non ha un interesse…