Fatti

Il ricorrente [A.A.] aveva conferito alla [D. GmbH] un incarico di costruzione nel maggio 2017 e l'aveva nominata amministratrice di immobili nel maggio 2018. Nel febbraio 2020, il figlio del ricorrente, [G.A.] , aveva presentato denuncia penale contro i dirigenti della [D. GmbH] , [E.] e [F.] . Il pubblico ministero aveva aperto un procedimento penale per sospetto di appropriazione indebita, frode e falsificazione di documenti, ma aveva archiviato il procedimento nell'agosto 2021. Il ricorrente aveva presentato ricorso contro la decisione di archiviazione e aveva chiesto l'annullamento della decisione e la prosecuzione delle indagini.

Il Tribunale cantonale di Solothurn aveva respinto il ricorso. Il ricorrente aveva presentato ricorso in materia penale e aveva chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale cantonale e la restituzione della causa al pubblico ministero per la prosecuzione delle indagini.

Legge

Il Tribunale federale aveva esaminato la legittimazione del ricorrente a presentare ricorso in materia penale. Ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LTF, la parte lesa è autorizzata a presentare ricorso in materia penale se ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o non ha avuto la possibilità di partecipare e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

Il Tribunale federale aveva stabilito che il ricorrente non aveva sufficientemente motivato la sua legittimazione a presentare ricorso. Il ricorrente non aveva dimostrato di essere stato danneggiato direttamente nel suo patrimonio a causa di quali azioni. Il ricorso non soddisfaceva i requisiti di motivazione ai sensi dell'art. 42 cpv. 2…