Fatti

La ricorrente, [A.] , aveva presentato denuncia penale contro [B.] per sottrazione di cose, eventualmente furto, nonché diffamazione il 30 marzo 2018. Gli aveva addebitato di averle sottratto due sedie e un sassofono e di averla diffamata in un'e-mail, alludendo al fatto che percepiva l'assistenza sociale. L'Ufficio del pubblico ministero della regione Emmental-Oberaargau aveva sospeso le indagini penali contro [B.] il 26 marzo 2020. La ricorrente aveva presentato ricorso contro la sospensione del procedimento, che il Tribunale d'appello del Cantone di Berna aveva respinto con decisione del 13 maggio 2020.

La ricorrente aveva presentato ricorso in materia penale e chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale d'appello del Cantone di Berna del 13 maggio 2020 e che l'Ufficio del pubblico ministero della regione Emmental-Oberaargau fosse invitato a proseguire il procedimento contro [B.] e a presentare l'accusa dinanzi al tribunale competente. In via subordinata, aveva chiesto l'annullamento della decisione e il rinvio della causa alla corte inferiore per una nuova valutazione.

Legge

Il Tribunale federale aveva esaminato la legittimazione della ricorrente a presentare ricorso in materia penale. La parte lesa è in linea di principio legittimata a presentare ricorso in materia penale solo se la decisione impugnata può influire sulla valutazione di eventuali pretese civili derivanti dal reato (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). La ricorrente aveva sostenuto di aver partecipato al procedimento dinanzi alla corte inferiore come parte lesa e autrice della denuncia penale e di essere stata soccombente con le sue richieste. La decisione impugnata si ripercuoteva quindi chiaramente sulla valutazione delle sue pretese civili.

Il Tribunale federale aveva stabilito che la ricorrente era legittimata in relazione all'accusa di sottrazione di cose, eventualmente furto o appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della famiglia, poiché il diritto di presentare denuncia penale era stato influenzato. Per quanto riguardava la seconda accusa, ovvero la diffamazione denunciata, la ricorrente non aveva dimostrato in che modo avrebbe potuto vantare diritti di risarcimento del danno o di indennizzo nei confronti del convenuto 2 ai sensi dell'art. 41 e segg. CO.

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