Fatti

La cassa pensioni B. ha effettuato una teilliquidazione al 31 dicembre 2011, in cui il sottocapitalizzazione è stata quantificata al 4,81%. La BVS ha ordinato alla cassa pensioni di adeguare il rapporto di teilliquidazione, il bilancio di teilliquidazione e il piano di ripartizione. Il ricorso della cassa pensioni è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale. A.A., la vedova del defunto B.A., ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico e ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo federale.

La D. AG, E. SA e la fondazione collettiva F. hanno presentato anch'essi un ricorso in materia di diritto pubblico e hanno chiesto che la cassa pensioni sia obbligata ad adeguare la riserva per i casi di invalidità pendenti al rischio effettivo.

L'istituto di previdenza C. ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico e ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo federale, nella misura in cui la cassa pensioni è stata invitata a contabilizzare l'accordo di contribuzione del 24 febbraio 2011.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimazione a ricorrere di A.A. e ha concluso che non può vantare legittimazione a ricorrere sotto alcun titolo, poiché ha acquisito la qualità di destinatario originario solo successivamente e la sua rendita di vedova non può essere considerata come trasferita.

Il Tribunale federale ha anche esaminato il calcolo della riserva per i casi di invalidità pendenti e ha concluso che la cassa pensioni deve adeguare il rapporto di…