Fatti
Il ricorrente, un cittadino serbo, ha sposato nel 1988 una cittadina serba e ha ottenuto nel 1990 un permesso di soggiorno in Svizzera. Sua moglie e la figlia comune hanno anch'esse ottenuto permessi di soggiorno. Nel 1996 è nato in Svizzera il figlio comune. Nel 1997 il ricorrente e suo figlio hanno ottenuto permessi di domicilio. La moglie e il figlio hanno lasciato la Svizzera nel 2001. Il ricorrente ha presentato nel 2010 una domanda di ricongiungimento familiare per la moglie e il figlio, che è stata respinta. Ha presentato ulteriori domande, anch'esse respinte.
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza del Tribunale cantonale del Vallese e di concedere il ricongiungimento familiare della moglie. Il Tribunale cantonale e il Consiglio di Stato del Canton Vallese hanno chiesto di respingere il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorrente abbia diritto al ricongiungimento familiare della moglie. Ha stabilito che il ricorrente ha un permesso di domicilio e quindi un diritto di soggiorno consolidato. Il Tribunale ha anche esaminato se siano soddisfatte le condizioni necessarie per il permesso.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, poiché il ricorrente non ha addotto motivi familiari importanti per il ricongiungimento familiare successivo. Ha stabilito che il ricorrente e sua moglie vivono separati geograficamente dal 2001 e che il ricorrente ha presentato la…