Fatti
L'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo (KStA/SG) aveva effettuato, nel periodo fiscale 2010, una compensazione di Fr. 75'000.-- come utili nascosti a favore del contribuente [A.] . Il contribuente si oppose a questa compensazione dinanzi alla Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo, che accolse il ricorso e rinviò la causa all'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo per una nuova valutazione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo accolse il ricorso dell'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo nella misura in cui riconobbe la compensazione di Fr. 75'000.-- o Fr. 45'000.-- a livello del contribuente come giustificata. L'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo presentò un ricorso al Tribunale federale e chiese di addebitare le spese dei procedimenti dinanzi alla Commissione di ricorso amministrativo e al Tribunale amministrativo al contribuente.
Le parti del procedimento sono l'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo (KStA/SG) e il contribuente [A.] . Il procedimento è stato condotto dinanzi al Tribunale federale con il numero 2C_312/2019. La decisione del Tribunale federale è datata 23 aprile 2019.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso dell'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo e ha concluso che l'autorità inferiore ha potuto addebitare le spese del procedimento giudiziario amministrativo al Cantone di San Gallo in conformità con il diritto federale. L'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo aveva presentato la decisione di valutazione della società extracantonale solo nel procedimento di ricorso di seconda istanza, il che è stato considerato tardivo e contrario al dovere ai sensi dell'art. 144 cpv. 2 LIFD.
Il Tribunale federale ha stabilito che la Commissione di ricorso amministrativo non avrebbe dovuto emettere una decisione di rinvio se avesse avuto a disposizione la decisione di valutazione controversa. Di conseguenza, l'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo avrebbe già ottenuto ragione dinanzi alla Commissione di ricorso amministrativo. L'autorità inferiore ha potuto supporre, senza violare il diritto federale, che l'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo fosse tenuto a presentare la decisione di valutazione del 16 novembre 2012 già nel procedimento di ricorso di prima istanza.
Il Tribunale federale ha anche sottolineato che l'obbligo di…