Art. 144 LIFD
Spese
1 Le spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.
2 Le spese sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della commissione cantonale di ricorso.
3 La commissione cantonale di ricorso può rinunciare all’addossamento delle spese se circostanze particolari lo giustificano.
4 L’articolo 64 capoversi 1 a 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa si applica per analogia all’assegnazione di ripetibili.
5 L’importo delle spese procedurali davanti alla commissione cantonale di ricorso è stabilito dal diritto cantonale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Prozesskosten (Direkte Bundessteuer 2008)29 citazioni
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons St. Gallen und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 201019 citazioni
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16 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.