Fatti

Il ricorrente [A.] aveva dichiarato nella sua dichiarazione delle imposte del 2008 spese di viaggio tra la residenza e il luogo di lavoro di Fr. 11'544.--. L'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo aveva ammesso solo spese di Fr. 2'676.-- in deduzione. Il ricorrente aveva presentato ricorso al tribunale delle imposte, che era stato respinto. Il tribunale amministrativo aveva poi accolto parzialmente il successivo ricorso e aveva rinviato la causa per ulteriori indagini e per una nuova decisione al tribunale delle imposte.

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale federale di modificare le decisioni del tribunale amministrativo del 10 luglio 2013, 27 giugno 2012 e 20 aprile 2011, nel senso che le spese di tutti i precedenti procedimenti di ricorso dinanzi alla commissione delle imposte, al tribunale delle imposte e al tribunale amministrativo fossero poste a carico della controparte. Al ricorrente dovevano essere rimborsate le spese processuali totali di Fr. 1'029.--. Inoltre, gli doveva essere corrisposta una indennità di parte per i procedimenti di ricorso dinanzi al tribunale delle imposte e al tribunale amministrativo di un totale di Fr. 2'952.80.

Legge

Il Tribunale federale aveva esaminato il ricorso e aveva concluso che il rinvio per una nuova decisione con esito aperto doveva essere considerato come una vittoria. Il ricorrente aveva alla fine potuto far valere praticamente integralmente la deduzione fiscale da lui richiesta. L'autorità inferiore aveva indebitamente posto a carico del ricorrente le spese processuali per metà e aveva rinunciato a concedere una indennità di parte.

Il Tribunale federale aveva deciso che il ricorso era fondato in parte, nella misura in cui si riferiva alla ripartizione delle spese processuali e dell'indennità di parte nella decisione di rinvio del 27 giugno 2012 e nella decisione sulle spese del 20 aprile 2011. La decisione impugnata del 27 giugno 2012 doveva essere annullata nella misura in cui l'autorità inferiore aveva posto a carico del ricorrente le spese processuali e aveva negato una indennità di parte. Doveva essere annullata anche la decisione del 20 aprile 2011, nella misura in cui l'autorità inferiore aveva posto a carico del ricorrente le spese processuali.

La…