Fatti
Il ricorrente [A.] ha presentato ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, che aveva accolto le sue doglianze relative alle tasse statali e comunali 2011 nonché all'imposta federale diretta 2011. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del punto 8 del dispositivo della sentenza di primo grado relativo al rimborso delle spese processuali e ha chiesto che il giudice di primo grado ridesse le spese processuali per il procedimento di ricorso e amministrativo.
Il ricorrente aveva indicato nella dichiarazione delle imposte 2011 una distribuzione della [X. AG] , Berna, che considerava come un guadagno in conto capitale esente da imposte derivante dalla vendita di azioni nel patrimonio privato. Tuttavia, il giudice di primo grado aveva deciso che l'importo di Fr. 24'500.-- non era soggetto a tassazione nel periodo d'imposta 2011.
Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha rinviato la causa al giudice di primo grado per una nuova decisione, affinché esamini la richiesta del ricorrente di assistenza legale gratuita nel procedimento cantonale.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito inizialmente che il ricorso è ammissibile e che il giudice di primo grado ha accolto a ragione le doglianze relative alle tasse statali e comunali 2011 nonché all'imposta federale diretta 2011.
Il Tribunale federale ha quindi esaminato la censura del ricorrente secondo cui il giudice di primo grado aveva fissato il rimborso delle spese processuali in modo arbitrario e ingiusto. Tuttavia, il Tribunale federale ha deciso che il giudice di primo grado poteva considerare che il ricorrente non era stato rappresentato da un avvocato nel procedimento cantonale, ma da una persona non patentata.
Il Tribunale federale ha anche esaminato la censura del ricorrente secondo cui il giudice di primo grado aveva archiviato la sua…