Fatti
La ricorrente, [A.] , afferma di essere stata insultata e aggredita fisicamente da tre appartenenti all'esercito il 28 marzo 2016. L'ufficio del pubblico ministero di See/Oberland ha sospeso il procedimento penale e il Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso presentato da [A.] . [A.] chiede ora che la decisione del Tribunale d'appello sia annullata e che la causa sia rinviata per ulteriori accertamenti e per l'avvio del procedimento penale.
La ricorrente sostiene di essere legittimata a presentare ricorso come parte privata e vittima, poiché ha partecipato al procedimento di primo grado e risulta direttamente colpita dalla sospensione dei suoi diritti civili. Chiede inoltre che le sia concessa una congrua indennità di parte per il procedimento d'appello.
Legge
Il Tribunale federale stabilisce che la ricorrente non ha sufficientemente motivato quali pretese intende far valere ai sensi dell'art. 41 CO o della presunta violazione della sua personalità e come la decisione impugnata possa influire su tali pretese civili. Il ricorso non soddisfa evidentemente i requisiti di motivazione previsti dalla legge.
Il Tribunale federale esamina inoltre la questione se la ricorrente, in quanto appartenente all'esercito, sia considerata un terzo ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 LM. Stabilisce che la responsabilità dei militari è regolata in via principale dalla legge federale sull'esercito e l'amministrazione militare (legge militare, LM). La legge prevede una responsabilità oggettiva della Confederazione per i danni cagionati da un militare a terzi…