Art. 135 LM
Danni conseguenti ad attività di servizio
1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa:
- a. nell’esercizio di un’attività militare particolarmente pericolosa o b. nell’esercizio di un’altra attività di servizio.
2 La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo.
3 Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.
4 La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rapporto tra la responsabilità della Confederazione disciplinata dalla legge militare e quella fondata sulla legge sull'assicurazione militare2 citazioni
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2Responsabilità in caso di misure di protezione civile (art. 58 LPCi); qualità di detentore di un aeromobile (art. 64 LNA)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Einstellung (Angriff)1 citazioni
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1 citazioni11/01/2005 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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