Fatti
I ricorrenti, [A.C.] e [B.C.] , hanno presentato ricorso contro le decisioni di opposizione relative alle imposte cantonali e comunali nonché all'imposta federale diretta 2004. La commissione di ricorso fiscale del cantone di Berna ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché presentati in ritardo. Il tribunale amministrativo del cantone di Berna ha respinto i ricorsi presentati contro tale decisione.
I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza del tribunale amministrativo e di rinviare la causa alla commissione di ricorso fiscale del cantone di Berna per una valutazione sostanziale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia di diritto pubblico e ha stabilito che l'autorità inferiore aveva emesso una sola sentenza per le imposte cantonali e comunali nonché per l'imposta federale diretta, il che era ammissibile.
Il Tribunale federale ha sottolineato che il ricorso è diretto contro la decisione finale di un'autorità cantonale in una materia di diritto pubblico e che le condizioni per il ricorso in materia di diritto pubblico sono state soddisfatte.
Il Tribunale federale ha affermato che le decisioni e i provvedimenti delle autorità fiscali devono essere notificati per iscritto al contribuente e contenere un avviso di ricorso. Ha stabilito che la decisione di opposizione, notificata il 24 novembre 2014, era datata 10 dicembre 2014 e quindi recava una data non corretta.
Il Tribunale federale ha ritenuto che la decisione di opposizione era viziata poiché, con l'aggiunta di un termine finale di scadenza del termine di ricorso non corretto, dava l'impressione che il ricorso potesse essere presentato fino alla data indicata. Tuttavia, ha anche stabilito che il rappresentante dei ricorrenti non poteva fare affidamento sul termine finale indicato per la presentazione del ricorso, poiché dalla notifica di ricorso risultava che non si trattava della data di notifica o di una data indicata, ma della…