Fatti
Il ricorrente [A.] ha presentato il 4 gennaio 2016 alla polizia cantonale di Argovia diversi documenti, tra cui una decisione dell'organo di ricorso LPA del servizio sociale cantonale, una causa locatizia e un ricorso amministrativo. La polizia cantonale ha trasmesso questo invio all'ufficio del pubblico ministero di Zofingen-Kulm, che il 22 febbraio 2016 ha emanato una decisione di non entrata in materia. Il tribunale cantonale di appello di Argovia ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione il 16 gennaio 2017. Il ricorrente si è quindi rivolto al Tribunale federale.
Le parti sono il ricorrente [A.] e la procura generale del cantone di Argovia. Il procedimento riguarda la non entrata in materia di un procedimento penale e la questione se il ricorrente sia legittimato a presentare ricorso come parte privata.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato inizialmente se il ricorrente sia legittimato a presentare ricorso come parte privata. Ha stabilito che il ricorrente non ha motivato la sua legittimazione a presentare ricorso e non è neanche evidente quali pretese civili siano in questione. Il ricorrente non è quindi legittimato a presentare il ricorso in questione.
Il Tribunale federale ha tuttavia esaminato se il ricorrente possa lamentare la violazione dei suoi diritti procedurali. Il ricorrente ha lamentato numerose violazioni del diritto di essere ascoltato, in particolare che non ha potuto partecipare personalmente al procedimento penale della polizia e non ha potuto prendere visione degli atti. Il Tribunale federale ha respinto queste lamentele, poiché il pubblico ministero non deve concedere il diritto di essere ascoltato prima di emanare una decisione di non entrata in materia.
Il ricorrente ha…