Fatti
Il Tribunale federale ha dovuto decidere su un ricorso dell'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo contro una decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo. L'oggetto del procedimento era la questione se le perdite derivanti dalla gestione di un parco di uccelli rapaci da parte del ricorrente potessero essere riconosciute come perdite di attività lucrativa indipendente per il periodo d'imposta 2009.
I ricorrenti gestiscono dal 2001 un parco di uccelli rapaci con chiosco e ristorante a [U.] (SG). L'attività è stata inizialmente condotta come società collettiva, poi come impresa individuale e dal 2013 come società a responsabilità limitata (SA). Le perdite derivanti dalla gestione del parco di uccelli rapaci sono state compensate con gli altri redditi imponibili dalle autorità di tassazione negli anni 2001-2008.
Nel 2009, i ricorrenti hanno dichiarato una perdita di Fr. 140'879.-- derivante dalla gestione del parco di uccelli rapaci. L'autorità di tassazione ha rifiutato di riconoscere questa perdita, poiché considerava l'attività del parco di uccelli rapaci come un hobby e non come attività lucrativa indipendente.
I ricorrenti hanno presentato un'opposizione contro questa tassazione, che è stata tuttavia respinta. Il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo ha respinto il ricorso dell'Ufficio delle imposte cantonale di San Gallo contro la decisione della Commissione di ricorso amministrativo, che a sua volta aveva annullato la decisione di opposizione e rinviato la questione all'autorità di tassazione per un ulteriore esame e una nuova decisione.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la propria competenza e l'ammissibilità del ricorso d'ufficio. Ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile e che l'Ufficio delle imposte del Cantone di San Gallo è legittimato a presentare il ricorso.
Il Tribunale federale ha applicato il diritto d'ufficio e ha esaminato le censure sollevate. Ha stabilito che l'autorità inferiore aveva ragione di ritenere che la gestione del parco di uccelli rapaci da parte del ricorrente 1 nel periodo d'imposta 2009 non costituisce un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LAID.
Il Tribunale federale ha ritenuto che il riconoscimento a lungo termine delle perdite da parte delle autorità fiscali non ha creato una base di fiducia che abbia effetti per la tassazione del periodo d'imposta 2009, che obbligasse l'autorità di tassazione a comunicare ai ricorrenti la nuova valutazione del caso e a offrire loro la possibilità di abbandonare l'attività, di organizzarla in modo da rendere…